PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 11 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - 1. Con regolamento del Ministro della difesa, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della cassa ufficiali e dei suoi organi e sono stabilite tutte le altre disposizioni e condizioni necessarie per l'attuazione della presente legge».

      2. Alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 10-bis. - 1. Con regolamento del Ministro della difesa, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della cassa sottufficiali e dei suoi organi e sono stabilite tutte le altre disposizioni e condizioni necessarie per l'attuazione della presente legge».

      3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 10-bis della legge 19 maggio 1939, n. 894, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono abrogati i regolamenti di cui ai regi decreti 25 novembre 1937, n. 2616, e 6 giugno 1940, n. 1220.